Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che dal 26 settembre è operativo l’accesso anche per i professionisti, commercianti ed artigiani iscritti all’Inps e alle casse di previdenza professionali, l’indennità di 200/350 euro destinata finora ai soli dipendenti e pensionati, con le sotto indicate modalità operative.
Inoltre, viste le richieste finora pervenute di chiarimenti, desideriamo precisare alcuni punti in merito al bonus energia di cui alla ns circolare n.6 del 26/09/2022.
Indennità 200/350 euro – soggetti beneficiari e limiti
L’indennità in esame è destinata a:
- lavoratori autonomi / professionisti iscritti all’INPS;
- artigiani / commercianti iscritti all’IVS;
- coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP;
- pescatori autonomi di cui alla Legge n. 250/58 esercenti la pesca quale esclusiva/ prevalente attività lavorativa, associati in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo oppure esercenti tale attività per proprio conto, senza essere associati in cooperative o compagnie;
- professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, ivi compresi partecipanti a studi associati/società semplici.
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza diverse dall’ Inps in gestione separata
- possono beneficiare dell’indennità anche i soggetti iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani / commercianti / coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
e che soddisfano le seguenti condizioni:
- non aver fruito delle indennità previste dagli 31 (€ 200+€ 150 per i lavoratori dipendenti) e 32 (€ 200 + € 150 per pensionati e altre categorie di soggetti), DL n. 50/2022;
- un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000 – bonus spettante 200 euro – ovvero non superiore 20.000. – bonus spettante 350 euro –
sono esclusi gli IAP iscritti alla gestione previdenziale coltivatori diretti, coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali e coloro che ricevono esclusivamente il compenso per l’attività di amministratore in società di capitali;
Indennità 200/350 euro – accesso e termini
I soggetti che soddisfano le condizioni sopra esposte, per ottenere l’indennità una tantum sono tenuti a presentare un’apposita domanda all’INPS ovvero al proprio Ente previdenziale e assistenziale che ne verifica la regolarità e provvedono ad erogarlo sulla base del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse disponibili.
In merito ai termini / modalità di presentazione:
- i soggetti iscritti all’INPS devono presentare la domanda entro il 30.11.2022, utilizzando i consueti canali disponibili sul sito Internet dell’Istituto per i cittadini ovvero tramite i patronati o il contact center dell’inps.
In particolare la domanda sul sito dell’inps è disponibile seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” → “Servizi” →“Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
A tal fine l’accesso al servizio può essere effettuato tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Una volta autenticato, il soggetto deve selezionare la categoria di appartenenza come sopra individuata, e fornire tutti i dati richiesti;
NB: tale richiesta deve essere effettuata autonomamente dal cliente, non è possibile per il nostro studio provvedere per conto terzi alla presentazione di suddetta pratica.
- i soggetti diversi dai precedenti devono presentare la domanda entro il 30.11.2022 alla propria Cassa previdenziale (CIPAG, Inarcassa, EPPI, CDC, ecc.) seguendo le modalità definite dalla singola Cassa.
Tale richiesta deve essere effettuata autonomamente dal cliente, non è possibile per lo studio provvedere per conto terzi alla presentazione di suddetta pratica.
Chiarimenti in merito al credito d’imposta energia elettrica/gas – verifica accesso e quantificazione
Viste le richieste finora pervenute in merito a chiarimenti e/o precisazioni sul credito d’imposta energia elettrica/gas, di cui alla ns circolare n.6 del 26/09/2022 si ritiene opportuno precisare quanto segue:
Per effetto di quanto disposto a livello normativo è previsto uno specifico adempimento in capo al fornitore qualora l’impresa beneficiaria del credito d’imposta si sia rifornita / si rifornisca di gas naturale o energia elettrica, nel 2022, dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel 2019.
In tal caso il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante:
- il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
- l’ammontare della detrazione spettante per il trimestre di
Vi invitiamo pertanto, qualora non fosse stato ricevuto precedentemente, a contattare il vs gestore di riferimento per fornirvi i dati sopra esposti, così da poterli debitamente inserire in F24 e provvedere al relativo utilizzo.
Qualora il vs gestore non potesse provvedere in tal senso, ovvero vi sia stato un cambiamento di gestore nel periodo 2019-2022, lo studio è a disposizione alla verifica e al calcolo del credito d’imposta sopra menzionato, al prezzo di euro 100 oltre iva, purché il cliente fornisca le copie di cortesia (fatture cartacee e/o ricevute a mezzo mail da parte del gestore) per i soli periodi del 2019 e del 2022, unico mezzo per recuperare il dato tecnico della materia gas/energia, per la verifica dei limiti e per la quantificazione del relativo credito (NB. Le fatture xml non permettono di recuperare tali dati).
Contattateci, senza impegno, per una consulenza e maggiori approfondimenti