Le principali novità introdotte sono entrate in vigore dal 29/04/2022.
E’ modificata la disciplina delle cessioni dei crediti d’imposta derivanti da interventi “edilizi”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, prevedendo, per le comunicazioni trasmesse dal 1° maggio 2022, una quarta cessione a favore dei correntisti delle banche (si veda “Bonus edilizi con quarta cessione dei crediti per le opzioni presentate da maggio” di oggi). Il termine entro cui trasmettere detta comunicazione relativamente alle spese sostenute nel 2021, inoltre, è prorogato al 15 ottobre 2022, anch’esso introdotto con la legge di conversione, per i soggetti IRES e i titolari di partita IVA che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022.
Dal 2023, il credito d’imposta pubblicità di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017 è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.
Sempre in tema di agevolazioni, il credito d’imposta riconosciuto alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi per l’acquisto del componente AdBlue viene esteso anche ai mezzi di trasporto Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V (art. 6 comma 3 del DL 17/2022).
Inoltre, il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno volti a ottenere una migliore efficienza energetica e promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 14 del DL 17/2022) spetta anche per la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici.
Nessuna modifica, invece, per i crediti d’imposta per le imprese energivore e gasivore di cui agli artt. 4 e 5 del DL 17/2022.
Inoltre, con l’inserimento dei commi 3-bis e 3-ter all’art. 7 del DL 17/2022, si prevede la proroga al 31 luglio 2022 della sospensione dei versamenti fiscali (ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, IVA e imposte sui redditi), previdenziali e assicurativi (compresi gli adempimenti), prevista dall’art. 1 comma 923 della L. 234/2021 in favore di: federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Sono compresi nella sospensione anche i termini in scadenza tra il 1° maggio e il 31 luglio 2022. I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 31 agosto 2022 (in luogo del 30 maggio 2022), in unica soluzione o la prima rata.
Con la legge di conversione, poi, viene spostato dal 15 giugno 2022 al 15 novembre 2022 il termine per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni non quotate posseduti dai soggetti non imprenditori al 1° gennaio 2022 (artt. 5 e 7 della L. 448/2001).
Dal 2023 credito di imposta per la pubblicità al 75%.
Viene, poi, introdotta un’esenzione, applicabile fino al 31 dicembre 2022, dalle imposte di registro (che sarebbe dovuta nella misura fissa di 200 euro sui comodati immobiliari ai sensi dell’art. 5 comma 4 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86) e di bollo, sulla registrazione dei contratti di comodato gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina o provenienti dall’Ucraina (art. 38 comma 1-bis del DL 17/2022 convertito).
È stata, infine, prevista la modifica dal 2022 (e non dal 2021 come originariamente previsto) del regime transitorio di deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di intermediari finanziari e assicurazioni (art. 16 commi 3-4 e 8-9 del DL 83/2015).
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