Esonero Irap anche per l’azienda coniugale

19/02/2022

Confermato l’esonero Irap dal 1° gennaio 2022 per le imprese familiari e per le aziende coniugali non gestite in forma societaria.

Escono dal perimetro applicativo anche le imprese individuali che esercitano le attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 32 del Tuir e che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa. La circolare 4/E/2022 dedica le ultime pagine a un breve commento dell’articolo 1, comma 8, della legge 234/2021, che, dal 1° gennaio scorso, ha previsto la fuoriuscita dall’ambito soggettivo del tributo regionale delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano: 1attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del Tuir; 2 arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir.

Come chiarito nel corso di Telefisco, l’esonero ricomprende le imprese familiari, che hanno natura di impresa individuale e non collettiva. In esse l’imprenditore è unicamente il titolare dell’impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi (risoluzione 176/E/2008 e risposta a interpello 195/2021), compreso il Fisco, il quale, se accerta maggiori redditi d’impresa, li imputa per intero al titolare. Si tratta di una buona notizia perché, sino al 2021, la Cassazione, in prevalenza, riconosceva nell’impresa familiare quell’autonoma organizzazione richiesta per assumere la veste di soggetto passivo.

Per lo stesso motivo rientra nell’esclusione anche l’azienda coniugale non gestita in forma societaria, vale a dire quella che compila il modello Redditi PF. Si ritiene, quindi, che qualora l’azienda coniugale sia costituita dopo il matrimonio e sia gestita in forma societaria scatti l’equiparazione alla società di fatto, con compilazione del modello Redditi SP e mantenimento degli obblighi Irap.

La circolare chiarisce anche che il riferimento all’attività commerciale va assunto in combinazione con l’articolo 55, comma 1, del Tuir (si veda «Il Sole 24 Ore» del 21 gennaio), riguardando, pertanto, non solo l’esercizio di imprese commerciali in base dell’articolo 2195 del Codic civile, ma anche quello delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 32 del Tuir (allevamento di animali ecc.) che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa. Ricordando che la legge 208/2015 ha soppresso, a decorrere dal 2016, l’applicazione dell’imposta per le attività agricole potenzialmente rientranti nel reddito agrario, dal 2022 l’imposta resta dovuta, in questo settore, dai soli soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività connesse escluse dall’articolo 32.

Ovviamente, l’esonero dal tributo porta con sé l’addio agli obblighi documentali, contabili e dichiarativi funzionali alla determinazione e all’assolvimento dell’imposta, a partire dal primo acconto 2022, mentre restano dovuti (per i soggetti non già esonerati) il saldo 2021 e la presentazione della relativa dichiarazione.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/02/2022 – di Giorgio Gavelli

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