Quesito

Per un acquisto societario, agli inizi di settembre, di beni da un fornitore di San Marino, il cedente ha emesso fattura in formato non elettronico (ovvero cartaceo poiché il fisco sammarinese esonera dalla fattura elettronica chi ha dichiarato nell’anno precedente ricavi inferiori a 100mila euro) con applicazione dell’IVA.

Poichè nuovo Tipo documento TD28 (per comunicare i dati degli acquisti effettuati da San Marino per i quali il cedente ha emesso fattura cartacea con IVA ) è utilizzabile dal prossimo 1 ottobre, come vanno comunicati tali di acquisto ai fini dell’esterometro?

Risposta

Coloro che sono obbligati all’emissione della fattura elettronica hanno l’obbligo di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia (c.d. esterometro), con esclusione di quelle documentate da bolletta doganale o per le quali è emessa/ricevuta fattura elettronica, nonché per gli acquisti di beni/servizi territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia di importo non superiore a 5.000 euro.

Delle operazioni effettuate dall’1.7.2022, i dati devono essere trasmessi telematicamente tramite SdI, secondo “il formato” previsto per la fattura elettronica.

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti Tipo documento:

  • TD17 – Integrazione/autofattura acquisto servizi dall’estero;
  • TD18 – Integrazione acquisto beni intracomunitari;
  • TD19 – Integrazione/autofattura acquisto beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72.

Si ritiene, in questo caso, i dati dell’acquisto da San Marino devono essere comunicati all’AE mediante il Tipo documento TD19.

(fonte: Informativa Seac del 13/09/2022; estratto)

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