Sintesi
Al sussistere di specifici requisiti è possibile richiedere il rimborso/utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, previa presentazione del mod. IVA TR all’Agenzia delle Entrate.

Si rammenta che:
− per le richieste di compensazione di importi superiori a € 5.000 è previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità;

− l’utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui è possibile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della domanda;

− per le richieste di rimborso fino a € 30.000 non è necessario prestare la garanzia;

− i soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 8 per il 2020 / 8,5 quale media per il 2019-2020 beneficiano dell’esonero dal visto di conformità / garanzia per un importo non superiore a € 50.000 annui.

Relativamente al credito IVA del primo trimestre 2022 il mod. IVA TR va inviato entro il 2.5.2022.

In base all’art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72, è possibile richiedere il rimborso e/o l’utilizzo in compensazione tramite il mod. F24 del credito IVA trimestrale (primo, secondo e terzo trimestre), indipendentemente dalla periodicità di liquidazione adottata, a condizione che:

  • il credito IVA maturato sia di importo superiore a €582,28;
  • nel singolo trimestre, sussista uno dei requisiti di cui all’art. 30, comma 3, DPR 633/72.

 

REQUISITI PER IL RIMBORSO / COMPENSAZIONE

Per la richiesta in esame deve sussistere almeno uno dei seguenti requisiti.

a

Effettuare, in via esclusiva o prevalente, operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all’aliquota media degli acquisti e importazioni. A tal fine vanno considerate tutte le operazioni registrate, ad esclusione di quelle relative a beni ammortizzabili.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (Circolare 29.12.2006, n. 37/E), sono considerate “ad aliquota zerole operazioni attive assoggettate a reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 (cessioni di fabbricati ex lett. a-bis, DPR n. 633/72, servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici ex lett. a-ter, ecc.).

Attenzione: anche le operazioni soggette a split payment ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 sono ricomprese tra quelle che consentono il rimborso del credito IVA in base al requisito dell’aliquota media.

b

Effettuare operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9, DPR n. 633/72, art. 41, DL n. 331/93, ecc.) per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate.

Attenzione: Tra le “operazioni effettuate” vanno considerate anche le operazioni non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72, per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis.

c

Effettuare acquisti / importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti / importazioni di beni e servizi imponibili. Il credito IVA da considerare riguarda esclusivamente l’imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre. A tal fine è possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti con riferimento al credito IVA annuale (Informativa SEAC 28.2.2022, n. 67) e, in particolare:

  • nella Risoluzione 28.12.2007, n. 392/E, l’acquisizione di un bene ammortizzabile in leasing, non potendo essere annoverato tra i beni di proprietà dell’utilizzatore, non dà diritto al rimborso in base al requisito in esame. Contrariamente a quanto affermato dall’Agenzia, nell’ordinanza 5.2019, n. 12457 la Corte di Cassazione ha riconosciuto all’utilizzatore la possibilità di richiedere il rimborso del credito IVA considerato che

“l’operazione realizzata con la conclusione di un contratto di leasing va equiparata
a un’operazione di acquisto di un bene di investimento.

L’orientamento può essere considerato consolidato (a tal fine è possibile fare riferimento alle analoghe conclusioni della Corte contenute nell’ordinanza 26.9.2018, n. 22959 e nella sentenza 16.10.2015, n. 20951).

Tale interpretazione discende dalla normativa comunitaria ed in particolare dall’art. 14, par. 1, Direttiva n. 2006/112/CE in base al quale costituisce cessione di beni “il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario”. A tal fine può essere richiamata anche la giurisprudenza comunitaria (sentenze Corte di Giustizia UE 8.2.90, causa C-320/88, 16.2.2012, causa C-118/11 e 2.7.2015, causa C-209/14).

Di conseguenza il contratto di leasing, a seguito del passaggio della piena disponibilità del

bene in capo all’utilizzatore, che ne assume i relativi rischi, dà luogo ad una cessione ai fini IVA;

  • nella Circolare 13.3.2009, n. 8/E in caso di acquisto di un fabbricato è necessario escludere l’importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell’area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza”.

d

Effettuare le seguenti operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia:

  • lavorazioni relative a beni mobili materiali;
  • trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
  • servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
  • servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extraUE o relativi a beni da esportare;

di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate.

Attenzione: Anche ai fini della verifica del requisito in esame, rilevano le fatture emesse relativamente alle “altre” operazioni non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 per le quali è stata emessa fattura.

e

Soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ex art. 35-ter, DPR n. 633/72 ovvero con rappresentante fiscale in Italia, indipendentemente dalla verifica dei requisiti sopra specificati.

La richiesta di rimborso / compensazione è riferita al credito maturato nel trimestre
e non può comprendere l’eventuale credito del trimestre precedente.

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