Sintesi
Al sussistere di specifici requisiti è possibile richiedere il rimborso/utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, previa presentazione del mod. IVA TR all’Agenzia delle Entrate.Si rammenta che:
− per le richieste di compensazione di importi superiori a € 5.000 è previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità;− l’utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui è possibile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della domanda;
− per le richieste di rimborso fino a € 30.000 non è necessario prestare la garanzia;
− i soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 8 per il 2020 / 8,5 quale media per il 2019-2020 beneficiano dell’esonero dal visto di conformità / garanzia per un importo non superiore a € 50.000 annui.
Relativamente al credito IVA del primo trimestre 2022 il mod. IVA TR va inviato entro il 2.5.2022.
In base all’art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72, è possibile richiedere il rimborso e/o l’utilizzo in compensazione tramite il mod. F24 del credito IVA trimestrale (primo, secondo e terzo trimestre), indipendentemente dalla periodicità di liquidazione adottata, a condizione che:
- il credito IVA maturato sia di importo superiore a €582,28;
- nel singolo trimestre, sussista uno dei requisiti di cui all’art. 30, comma 3, DPR 633/72.
REQUISITI PER IL RIMBORSO / COMPENSAZIONE
Per la richiesta in esame deve sussistere almeno uno dei seguenti requisiti.
a |
Effettuare, in via esclusiva o prevalente, operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all’aliquota media degli acquisti e importazioni. A tal fine vanno considerate tutte le operazioni registrate, ad esclusione di quelle relative a beni ammortizzabili. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (Circolare 29.12.2006, n. 37/E), sono considerate “ad aliquota zero” le operazioni attive assoggettate a reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 (cessioni di fabbricati ex lett. a-bis, DPR n. 633/72, servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici ex lett. a-ter, ecc.). Attenzione: anche le operazioni soggette a split payment ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 sono ricomprese tra quelle che consentono il rimborso del credito IVA in base al requisito dell’aliquota media. |
b |
Effettuare operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9, DPR n. 633/72, art. 41, DL n. 331/93, ecc.) per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate. Attenzione: Tra le “operazioni effettuate” vanno considerate anche le operazioni non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72, per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis. |
c |
Effettuare acquisti / importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti / importazioni di beni e servizi imponibili. Il credito IVA da considerare riguarda esclusivamente l’imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre. A tal fine è possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti con riferimento al credito IVA annuale (Informativa SEAC 28.2.2022, n. 67) e, in particolare:
“l’operazione realizzata con la conclusione di un contratto di leasing … va equiparata L’orientamento può essere considerato consolidato (a tal fine è possibile fare riferimento alle analoghe conclusioni della Corte contenute nell’ordinanza 26.9.2018, n. 22959 e nella sentenza 16.10.2015, n. 20951). Tale interpretazione discende dalla normativa comunitaria ed in particolare dall’art. 14, par. 1, Direttiva n. 2006/112/CE in base al quale costituisce cessione di beni “il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario”. A tal fine può essere richiamata anche la giurisprudenza comunitaria (sentenze Corte di Giustizia UE 8.2.90, causa C-320/88, 16.2.2012, causa C-118/11 e 2.7.2015, causa C-209/14). Di conseguenza il contratto di leasing, a seguito del passaggio della piena disponibilità del bene in capo all’utilizzatore, che ne assume i relativi rischi, dà luogo ad una cessione ai fini IVA;
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d |
Effettuare le seguenti operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia:
di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate. Attenzione: Anche ai fini della verifica del requisito in esame, rilevano le fatture emesse relativamente alle “altre” operazioni non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 per le quali è stata emessa fattura. |
e |
Soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ex art. 35-ter, DPR n. 633/72 ovvero con rappresentante fiscale in Italia, indipendentemente dalla verifica dei requisiti sopra specificati. |
La richiesta di rimborso / compensazione è riferita al credito maturato nel trimestre
e non può comprendere l’eventuale credito del trimestre precedente.
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