Prestazioni occasionali, nuova comunicazione preventiva all’ispettorato del lavoro

Circolare nr. 02/2022
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Nell’ambito del c.d. “Decreto Fiscale” il Legislatore ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione a carico dei soggetti che impiegano lavoratori autonomi occasionali finalizzato allo svolgimento di attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive.

Recentemente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito al predetto obbligo prevedendo, tra l’altro, che lo stesso interessa i rapporti di lavoro avviati dopo il 21.12.2021 o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11.1.2022.

Ne consegue che:

  • per i rapporti di lavoro in essere all’11.1.2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, la comunicazione va effettuata entro il 18.1.2022;
  • per i rapporti avviati dal 12.1.2022 la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

In attesa degli opportuni aggiornamenti della specifica procedura telematica, i soggetti interessati devono inviare la comunicazione per e-mail al competente Ispettorato.

La violazione del predetto obbligo è sanzionata da € 500 a € 2.500 per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa / ritardata la comunicazione in esame, senza possibilità di diffida.

 

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